D. Lgs. 15 marzo 2001
"Disciplina delle
modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione
positiva per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla LEGGE 10 APRILE 1991,
N.125."
(Pubblicato sulla G.U. del 9.6. 2001- Serie generale n. 132)
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO PER LE PARI
OPPORTUNITA'
Vista la legge 10 aprile
1991, n.125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro;
Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1991 relativo
ai progetti di azioni positive approvati fino all'entrata in vigore del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.196;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, che reca
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni
per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante, tra l'altro, all'art. 47,
comma 1, delega al Governo in materia di revisione dell'art. 8 nonché della
disciplina delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.
125;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.196,
emanato in attuazione della predetta delega, recante tra l'altro disposizioni in
materia di azioni positive;
Visti, in particolare, l'art. 7 relativo alle azioni positive, nonché
l'art. 10, comma 1, che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per le pari opportunità, di stabilire
nuove modalità di presentazione delle relative richieste di finanziamento, le
procedure di valutazione e di verifica e quelle di erogazione dei finanziamenti
medesimi, nonché i requisiti di onorabilità che i soggetti richiedenti devono
possedere;
Acquisite le indicazioni fornite dal Comitato nazionale di
parità di cui alla sopracitata legge 125/1991, nella riunione del 12 settembre
2000;
DECRETA
Art. 1.
Requisiti del soggetto
richiedente
1. Il soggetto proponente, costituito da almeno due anni, per poter
accedere al finanziamento, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di
onorabilità':
non deve aver riportato condanne penali, se persona fisica
per sé, se persona giuridica per il rappresentante legale e, ove esistente, per
l'amministratore delegato.
Qualora il soggetto proponente sia una azienda:
non deve essere o essere stata assoggettata a procedure
concorsuali negli ultimi cinque anni.
A tal fine dovrà essere presentata apposita dichiarazione
sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15. Qualora il soggetto
proponente sia un centro di formazione professionale:
deve essere in possesso della certificazione attestante
l'accreditamento, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, e deve produrre
apposita documentazione.
Qualora il soggetto proponente sia una cooperativa
sociale:
deve essere in possesso della certificazione attestante
l'iscrizione all'albo regionale e deve produrre apposita documentazione.
2. In ogni caso quando per la natura giuridica del
soggetto la normativa vigente richiede l'iscrizione all'albo, la relativa
certificazione deve essere prodotta.
3. La documentazione di cui ai commi precedenti va
allegata alla domanda di ammissione al beneficio, a pena di improcedibilità
dichiarata d'ufficio.
Art. 2.
Modalità e termini di presentazione delle
richieste
1. I datori di lavoro
pubblici e privati, ivi compresi le cooperative e i loro consorzi, i centri di
formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni
sindacali nazionali e territoriali presentano richiesta – in duplice copia, di
cui una in bollo - al Ministro del lavoro e della previdenza sociale – Comitato
nazionale di parità' intesa ad ottenere l'ammissione al rimborso totale o
parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di azione
positiva di cui all'art. 2, della legge 10 aprile 1991, n.125.
2. La domanda di ammissione ai benefici previsti deve
recare in allegato il progetto.
3. A pena di improcedibilità, detto progetto:
deve essere compilato in base al Programma-obiettivo
formulato annualmente dal Comitato nazionale di parità;
deve essere redatto secondo il modello allegato, che
costituisce parte integrante del presente decreto, e che deve essere compilato
debitamente in ogni sua parte;
deve essere sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante del
proponente;
deve pervenire in duplice copia, così come tutti gli
allegati;
deve essere inoltrato, esclusivamente a mezzo posta con
raccomandata con ricevuta di ritorno, dal 1° ottobre al 30 novembre di ciascun
anno che precede quello in cui si intende realizzare l'iniziativa. Farà fede il
timbro di spedizione postale;
deve recare l'indicazione della tipologia di finanziamento
prescelta, di cui al successivo art. 4. Tale obbligo non sussiste per le
pubbliche amministrazioni.
4. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata, secondo la
natura del soggetto proponente, documentazione pertinente al soggetto medesimo
(statuto e/o atto costitutivo, visura camerale con dichiarazione antimafia,
certificazione di qualità «ISO 9000» per i centri di formazione professionale
che ne siano in possesso ed ogni altro documento ritenuto opportuno), nonché un
sintetico curriculum dell'attività svolta almeno negli ultimi 2 anni.
5. I progetti di azioni positive, della durata massima
prevista dal Programma obiettivo, possono essere articolati in fasi temporali,
per ciascuna delle quali devono essere indicati i relativi costi.
Art. 3.
Procedure di valutazione e
approvazione
1. Il Comitato nazionale
di parità valuta il progetto sulla base dei criteri indicati nel
programma–obiettivo ed esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei
progetti ammessi all'istruttoria.
2. I progetti di
azioni positive sono approvati e ammessi a finanziamento con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3.
In caso di approvazione del progetto con finanziamento parziale devono essere
indicati i costi ridotti e/o non ammessi e le relative
motivazioni.
4. A partire dal Programma–obiettivo
2001, l'attività istruttoria e le relative decisioni sono definite entro sei
mesi dalla data di ricevimento delle relative domande. A tal fine fa fede il
protocollo in arrivo della Segreteria tecnica del Comitato nazionale di
parità.
5. Al progetto finanziato non possono
essere apportate modifiche, se non preventivamente approvate dal Comitato
nazionale di parità, in caso contrario non verranno riconosciute le relative
spese, fermo restando quanto previsto dall'art. 8.
6. Non saranno ammesse al rimborso le spese sostenute per corsi di
formazione professionale previsti dal progetto qualora i registri di presenza di
docenti, tutors e discenti non risultino preventivamente vidimati dalla
Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
7. Non saranno autorizzate più di due proroghe e comunque per un
periodo complessivo non superiore al 40% della durata inizialmente prevista per
la realizzazione del progetto.
Art. 4.
Modalità di erogazione dei finanziamenti e procedure di
verifica
1. A pena di decadenza, l'attuazione
del progetto deve avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione e
l'avvio deve essere comprovato con atto di data certa.
2. Il beneficiario deve dare immediata notifica dell'avvio
dell'iniziativa alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
L'erogazione della prima quota è subordinata all'esito positivo della verifica
ispettiva, di cui all'ultimo comma primo periodo del presente articolo da
trasmettere alla segreteria tecnica del Comitato nazionale di parità a cura
della Direzione provinciale del lavoro.
3. Il
finanziamento concesso è erogato in due quote, secondo le seguenti modalità,
alternative tra loro:
a) prima
modalità:
ad avvio dell'iniziativa, a titolo di
contributo delle spese sostenute ivi inclusi gli oneri relativi alla
predisposizione del progetto, si fa luogo all'erogazione della prima quota, pari
al 10% del finanziamento autorizzato, previa verifica ispettiva di cui
all'ultimo comma primo periodo del presente articolo.
A conclusione di tutte le azioni programmate, si fa luogo
all'erogazione del saldo pari al restante 90%, previa verifica
amministrativo-contabile svolta dalla Direzione provinciale del lavoro -
Servizio ispezione, competente per territorio, e sulla base della valutazione
effettuata dal Comitato nazionale di cui sopra, attestante la corretta
utilizzazione dei finanziamenti concessi e gli obiettivi conseguiti in rapporto
a quelli programmati. A tal fine il beneficiario è tenuto ad inviare al Comitato
una relazione finale concernente il conseguimento degli obiettivi e i costi
sostenuti per la realizzazione del progetto.
b) seconda modalità:
la prima quota, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento
autorizzato, viene erogata previa presentazione di apposita fideiussione
bancaria o polizza assicurativa d'importo uguale alla somma da erogare, previa
verifica ispettiva di cui all'ultimo comma primo periodo del presente
articolo.
Il saldo in ogni caso è erogato a conclusione di tutte le
azioni programmate, previa verifica amministrativo-contabile svolta dalla
Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione, competente per
territorio, e sulla base della valutazione effettuata dal richiamato Comitato
nazionale, attestante la corretta utilizzazione dei contributi concessi e gli
obiettivi conseguiti in rapporto a quelli programmati. A tal fine il
beneficiario è tenuto ad inviare al Comitato una relazione finale concernente il
conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti per la realizzazione del
progetto.
La verifica ispettiva, preordinata all'erogazione della
prima quota, dovrà accertare la veridicità dei dati contenuti nella domanda di
finanziamento, nonché l'effettivo avvio entro due mesi dall'autorizzazione e
dovrà essere effettuata entro i trenta giorni successivi alla notifica di cui al
comma 2. Quella preordinata all'erogazione del saldo dovrà essere di contenuto
amministrativo-contabile e dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla
richiesta della Segreteria tecnica del Comitato.
Art. 5.
Monitoraggio e controllo
1. Il Comitato nazionale di parità salve le verifiche iniziali e
finali di cui all'art. 4, può in ogni momento disporre ulteriori visite
ispettive, richiedere relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti, nonché
fare intervenire i consiglieri di parità competenti per territorio.
2. Il Comitato nazionale di parità può inoltre procedere
ad audizioni delle parti coinvolte in un progetto, tenuto conto delle
problematiche emerse nel corso della realizzazione del progetto medesimo.
Art. 6
Parametro dei costi
1. I costi da inserire a preventivo devono fare riferimento, per
quanto applicabili e compatibili, ai massimali adottati dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, nelle circolari relative alle azioni cofinanziate
dal F.S.E.
Art. 7
Costi inammissibili
1.
Non sono ammesse a rimborso le seguenti
spese:
mancata produzione;
acquisto di macchinari e attrezzature;
borse di studio e indennità orarie;
ristrutturazione di impianti;
fideiussione;
quelle derivanti da
modifiche non autorizzate ai sensi dell'art. 3, comma 5.
Art.8
Decadenza
1. La mancata
attuazione del progetto, verificata dalla Direzione provinciale del lavoro –
Servizio ispezioni, territorialmente competente, comporta la decadenza totale
dei contributi concessi e la conseguente ripetizione delle relative
somme.
2. In caso di attuazione parziale, la
decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, sulla base
dell'accertamento amministrativo-contabile effettuato dalla Direzione
provinciale del lavoro – Servizio ispezioni, territorialmente
competente.
3. Ai fini della decadenza parziale dal
finanziamento, intendendosi per tale la parziale attuazione del progetto e/o la
parziale o totale mancanza di raggiungimento dell'obiettivo, il Comitato
nazionale di parità effettuerà la motivata valutazione di propria competenza
secondo i seguenti criteri:
quando, a conclusione
dell'iniziativa, il soggetto beneficiario abbia raggiunto l'obiettivo e
realizzato l'attività progettuale, con mera riduzione delle spese in relazione
al finanziamento assegnato, si procederà al rimborso di tutte le spese
ammesse;
nel caso di raggiungimento dell'obiettivo,
ma con contenimento dell'attività progettuale e delle relative spese, si
procederà al rimborso di tutte le spese ammesse;
nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia raggiunto
parzialmente l'obiettivo, comunque in misura eccedente il 50%, pur avendo
realizzato tutte le azioni e sostenuto tutte le spese, tali spese saranno
riconosciute, ma con una decurtazione non superiore al 20%;
nell'ipotesi precedente, ma con parziale raggiungimento
dell'obiettivo al di sotto del 50%, si farà luogo a una riduzione percentuale
delle spese in misura non inferiore al 20%;
in caso
di mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo, conseguente ad una ridotta
attuazione del progetto per cause non riconducibili alla volontà del soggetto
beneficiario, si procederà al riconoscimento delle spese sostenute.
Art. 9.
Norme transitorie
1. Per i
progetti approvati e ammessi a finanziamento secondo la previgente disciplina,
continua ad operare il decreto interministeriale 22 luglio 1991.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il
seguito di competenza.
Roma, 15 marzo
2001
il Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale
Salvi
p. il
Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Salaroli
Il
Ministro per le pari opportunità
BELLILLO
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2001Ufficio
di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n.326