Legge 8 febbraio 2001, n. 21
Misure per
ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in
locazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45, del 23
febbraio 2001
Art. 1
Trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431
1. Il comma 5
dell'articolo 11 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, è sostituito dal seguente:
Le risorse
assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di
ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A
decorrere dall'anno 2001 la ripartizione è effettuata dal Ministro dei lavori
pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione
al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno
precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle
singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è
comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun
anno».
2. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano
trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione
delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina
un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del
commissario ad acta sono posti a carico dell'ente
inadempiente».
Art. 2
Misure per l'emergenza abitativa
1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, fatte salve le
riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, è aumentata al 60 per
cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94. Gli enti ivi previsti mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non
locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno
essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba
avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni
stessi. Alle unità immobiliari di cui al presente articolo si applicano i canoni
di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431.
Art. 3
Programma sperimentale per la riduzione del disagio
abitativo
1. Al fine di avviare a soluzione
le più manifeste condizioni di disagio abitativo, il Ministro dei lavori
pubblici promuove, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, un programma sperimentale d'edilizia residenziale
da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese
e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato. Il
programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta
tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad
incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a
canone convenzionato di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da
assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di
edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze
abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a
provvedimenti esecutivi di sfratto.
2. Sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere
dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale concorso
dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1 e da
corrispondere sotto forma di contributi ai soggetti attuatori, con le modalità
stabilite dal decreto di cui al comma 4.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 70
miliardi per l'anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si
provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definite,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di
applicazione ed erogazione dei finanziamenti.
Art. 4
Programma innovativo in ambito urbano
1. Il Ministero dei lavori pubblici promuove, coordinandolo, ai
sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di
autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato
prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati,
la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più
forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed
interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e
l'adeguamento dell'offerta abitativa.
2. Per il
finanziamento del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 30
miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici.
3. Le residue disponibilità finanziarie
di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
accertate al 31 dicembre 1999, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
e riassegnate al Ministero dei lavori pubblici per essere destinate al programma
di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dei
lavori pubblici vengono definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalità
di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti.
Art. 5
Attuazione del programma straordinario di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203
1. Con decreto del
Ministro dei lavori pubblici sono stabiliti i limiti di reddito, i criteri per
l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione nonché i requisiti
degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata
realizzati con i finanziamenti del programma straordinario di edilizia
residenziale finalizzato a favorire la mobilità dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203.
2. Gli alloggi finanziati ai sensi
dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, per i quali siano venute meno in
tutto o in parte le finalità originariamente attestate dal prefetto
territorialmente competente, in mancanza di richieste da parte dei dipendenti
dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sono assegnati
sulla base delle norme relative all'edilizia residenziale pubblica vigenti in
ogni regione.
Art. 6
Riprogrammazione di fondi di edilizia residenziale
pubblica
1. I fondi di edilizia residenziale
sovvenzionata ed agevolata, già attribuiti alle regioni, possono essere
riprogrammati dalle stesse anche in difformità dagli obiettivi fissati dalle
delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni.
2. All'articolo 17 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Le regioni
possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per l'acquisto da
parte dei comuni di immobili da destinare ai soggetti di cui al comma 1».
3. Le regioni, qualora non abbiano ancora
adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed
autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo
articolo 25 della legge n. 513 del 1977.
4. Nei
limiti dei vigenti stanziamenti di bilancio, le eventuali economie di contributo
derivanti dall'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
sono destinate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale
finalizzati ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente
alla locazione. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il
Ministero dei lavori pubblici, ciascuno per i fondi di propria competenza,
determinano le modalità di utilizzo di tali economie.
Art. 7
Promozione delle società di trasformazione
urbana
1. Il Ministero dei lavori pubblici,
al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni delle società di cui
all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede al
finanziamento degli studi di fattibilità, delle indagini conoscitive necessarie
all'approfondimento della realizzabilità economica, amministrativa, finanziaria
e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale
nonché degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica.
2. Costituisce elemento prioritario di ammissione ai finanziamenti
di cui al comma 1 la previsione, all'interno delle trasformazioni ipotizzate, di
interventi, in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie
pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di
trasformazione, destinati all'edilizia residenziale pubblica.
3. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, di lire 15,2
miliardi per l'anno 2001 e di lire 13,2 miliardi per l'anno 2002, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per
l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 1.