Legge 7 dicembre 2000, n. 383
"Disciplina
delle associazioni di promozione sociale"
Capo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e oggetto della
legge)
1. La Repubblica riconosce il
valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue
molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali,
nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al
conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca
etica e spirituale.
2. La presente legge, in
attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della
Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione
dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le
regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra
le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè i
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei
medesimi rapporti.
3. La presente legge ha,
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di
cui al presente articolo.
Art. 2.
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno
rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini
e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e
di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva
di interessi economici degli associati.
3. Non
costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le
associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle
condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione
all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a
qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi
forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale.
Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto)
1.
Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel
quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono
essere espressamente previsti:
a) la
denominazione;
b)
l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle
attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in
forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore
di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno
ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In
relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11,
può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e
l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redazione di
rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi
da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento
dell'associazione;
l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità
sociale.
Art. 4.
(Risorse economiche)
1. Le
associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli
associati;
b)
eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o
di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini
statutari;
d)
contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni
di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria
e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative
promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a premi;
i)
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di
promozione sociale.
2. Le associazioni di
promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della
documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse
economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d),
e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla
lettera g), della
documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni
di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo
22.
Art. 5.
(Donazioni ed eredità)
1. Le
associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono
ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con
l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle
finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle
associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli
articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Art. 6.
(Rappresentanza)
1. Le
associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in
giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la
rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni
assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i
terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio
dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei
confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto
dell'associazione.
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL'ASSOCIAZIONISMO
Sezione
I
Registri nazionale,
regionali e provinciali
Art.
7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di
promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del
registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali
del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per
associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che
svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro
nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di
organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti
i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma
4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e
provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in
ambito regionale o provinciale.
Art. 8.
(Disciplina del procedimento per le
iscrizioni ai registri nazionale, regionali
e provinciali)
1. Il Ministro
per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il
procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione
delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui
all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per
l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel
registro regionale o provinciale nonchè la periodica revisione dei registri
regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n.
241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia
aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo
11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi
regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la
conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il
termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.
4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare
le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e
dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
Art. 9.
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto
costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di
attività.
2. Nei registri devono essere iscritti
altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento
della sede, le deliberazioni di scioglimento.
Art. 10.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i
provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso
si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà
sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio
nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano
in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di
Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione
del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo
14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di
iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso,
entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente,
che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza
del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta
giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse
modalità entro sessanta giorni.
Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori
regionali dell'associazionismo
Art.
11.
(Istituzione e composizione
dell'Osservatorio nazionale)
1. In sede di
prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito
l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato
«Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da
26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale
maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i
nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei
registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio
elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle
associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce al
massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non
possono essere nominati per più di due mandati.
5.
Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire
225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal
2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le
modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse
al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse
finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 12.
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede
presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento
entro sessanta giorni dall'insediamento.
2. Con
regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la
gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra
l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.
3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti
competenze:
a)
assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli
affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro
nazionale;
b)
promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e
all'estero;
c)
pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e
sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale
sull'associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo
svolgimento delle attività associative nonchè di progetti di informatizzazione e
di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino
periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione
della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di
promozione civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di
cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per
favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
g)
promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni
di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni
straniere;
h)
organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale
sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le
associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per
lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e
strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari
sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il
2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 13.
(Fondo per l'associazionismo)
1.
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per
gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere
finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo
12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata
la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e
20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
Art. 14.
(Osservatori regionali)
1. Le
regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e
modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui
all'articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata
la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere
dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al
comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 15.
(Collaborazione dell'ISTAT)
1.
L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio
adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello
nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori
regionali.
2. Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni
per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 16.
(Rapporti con l'Osservatorio nazionale
per il volontariato)
1.
L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio
nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, sulle materie di comune interesse.
2.
L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in
seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per
la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per
gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa
massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.
Art. 17.
(Partecipazione alla composizione
del CNEL)
1. L'Osservatorio e
l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone
indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di
volontariato maggiormente rappresentative.
2.
L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è
sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è
composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie
produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente
ripartizione:».
3. All'articolo 2, comma 1, della
citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il
seguente:
«1-bis) dieci rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei
quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il
volontariato;».
4. All'articolo 4 della citata
legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis.
I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482
milioni annue a decorrere dal 2001.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E
AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli associati
Art.
18.
(Prestazioni degli
associati)
1. Le associazioni di promozione
sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini
istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre,
in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Art. 19.
(Flessibilità nell'orario di lavoro)
1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in
base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di
associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di
usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni
previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con
l'organizzazione aziendale.
Sezione II
Disciplina fiscale, diritti
e altre
agevolazioni
Art. 20.
(Prestazioni in favore dei familiari
degli associati)
1. Le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi
degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli
associati.
2. Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire
2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a
decorrere dal 2002.
Art. 21.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come
modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote
e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non
concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire
3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 22.
(Erogazioni liberali)
1. Al
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis:
1)
al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la
lettera i-ter) è
aggiunta la seguente:
«i-quater) le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis)»;
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai
singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società
medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed
i-bis)» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater)»;
b)
all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai
fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera
c-septies) è aggiunta
la seguente:
«c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3
milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge»;
c) all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti
da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed
i-bis) del comma 1
dell'articolo 13-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater) del comma 1
dell'articolo 13-bis»;
d)
all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da
società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo
13-bis»;
e)
all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli
enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere
a), g), h), h-bis),
i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo
13-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater) del comma 1
dell'articolo 13-bis».
2. Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire
71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 23.
(Tributi locali)
1. Gli enti
locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le
associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di
dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni.
Art. 24.
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme
per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo
Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di
volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni
di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di
opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità
istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di
promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di
beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi
dell'articolo 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di
cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti
di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.
Art. 25.
(Messaggi di utilità sociale)
1.
Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del
Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti
dall'Osservatorio.
2. All'articolo 6, primo comma,
della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali
del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le
seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali,».
Art. 26.
(Diritto all'informazione ed accesso
ai documenti amministrativi)
1.
Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai
documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione
sociale.
Art. 27.
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono
legittimate:
a) a
promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da
terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e
penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi
collettivi concernenti le finalità generali perseguite
dall'associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi
alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di
promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti
amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Art. 28.
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome
di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai
finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la
Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti
comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i
finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
Art. 29.
(Norme regionali
e delle
province autonome)
1. Le leggi regionali e le
leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione
e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale,
salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art. 30.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e
gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo
7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso
terzi.
2. Le convenzioni devono contenere
disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono
inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro
qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività
mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale
attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento
dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso
terzi.
4. Con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con
polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi
controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al
comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a
carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione
medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente
articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31.
(Strutture e autorizzazioni temporanee
per manifestazioni pubbliche)
1.
Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle
regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per
l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e
iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel
rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di
uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione
sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può
concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande
in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25
agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di
svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si
riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla
somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti
commerciali.
3. Le associazioni di promozione
sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i
propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare
polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere
e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con
l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
Art. 32.
(Strutture per lo svolgimento
delle attività sociali)
1. Lo
Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni
mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali,
alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato
previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro
attività istituzionali.
2. All'articolo 1, comma 1,
della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la
seguente:
«b-bis)
ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali;».
3. All'articolo 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono
inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere
dall'anno 2000.
4. La sede delle associazioni di
promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono
compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di
recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e
di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le
finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per
la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad
usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le
facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto
attiene all'accesso al credito agevolato.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art.
33.
(Copertura
finanziaria)
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000
milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962
milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno
2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto
a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno
2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.