Legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in
materia di società cooperative"
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; Il Presidente della
Repubblica: Promulga la seguente
legge:
Art. 1. Diritti dei soci. 1. I soci delle
società cooperative, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo
richieda, hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2422
del codice civile, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni
del comitato esecutivo, se questo esiste. 2. I
diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione
dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con
la società.
Art. 2. Relazione degli amministratori e dei sindaci. 1. Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione
degli amministratori di cui al primo comma dell'art. 2428 del codice civile deve
indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo
della società. 2. Il collegio sindacale, nella
relazione all'assemblea di cui al secondo comma dell'art. 2429 del codice
civile, deve specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente
articolo. Art. 3. Quote e azioni. 1. Il limite massimo
della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere,
stabilito dal primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, da
ultimo elevato dall'art. 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è
determinato in lire ottanta milioni. Per i soci delle cooperative di
manipolazione, trasformazione, conservazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro,
tale limite è fissato inlire centoventi milioni. 2.
I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo del
limite massimo di cui al comma 1. 3. Nelle società
cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione
non può essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna
azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da
leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi.
Art. 4. Soci sovventori. 1. Il primo e il
secondo comma dell'art. 2548 del codice civile si applicano alle società
cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi
operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la
costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il
potenziamento aziendale. 2. I voti attribuiti ai
soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono
in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i
soci. 3. I soci sovventori possono essere nominati
amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da
soci cooperatori. 4. I conferimenti dei soci
sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il
secondo comma dell'art. 2348 ed il terzo comma dell'art. 2355 del codice civile.
6. Lo statuto può stabilire particolari condizioni
a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione
delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere
maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per
gli altri soci. Art. 5. Finanziamenti dei soci e di terzi. 1.
Il terzo comma dell'art. 2521 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli
2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle
azioni non è indicato l'ammontare del capitale, nè quello dei versamenti
parziali sulle azioni non completamente liberate>>. 2. Le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei
termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale
finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere
azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate
nella ripartizione degli utili e nel rimborso del
capitale. 3. Gli stati di attuazione dei programmi
pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei
soci in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale
di cui all'art. 6. 4. Le azioni di partecipazione
cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore
contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti
dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e devono contenere, oltre alle
indicazioni prescritte dall'art. 2354 del codice
civile, la denominazione <<azione di partecipazione cooperativa>>.
5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono
essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai
lavoratori dipendenti della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle
anche superando i limiti di cui al primo comma dell'art. 24 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come
elevati dall'art. 3, comma 1, della presente legge. 6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al
portatore, a condizione che siano interamente liberate. 7. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta
una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o
delle azioni dei soci della cooperativa. 8.
All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di
partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale
per l'intero valore nominale. 9. La riduzione del
capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore
nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della
perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.
Art.
6. Assemblea speciale dei possessori delle azioni
di partecipazione cooperativa. 1. L'assemblea
speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera: a)
sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della
società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria; c) sulla
costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni
interessi e sul relativo rendiconto; d) sugli altri oggetti di interesse
comune. 2. L'assemblea speciale esprime annualmente
un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui
all'art. 5, comma 3. 3. L'assemblea speciale è
convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante
comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori
delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta. 4. Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle
deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei
possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la
società cooperativa. 5. Il rappresentante comune
ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati dall'art. 2516 del codice
civile e di ottenerne estratti; ha altresì diritto di assistere all'assemblea
della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo
di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo. Art. 7. Rivalutazione delle quote o
delle azioni. 1. Le società cooperative e i loro
consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento
gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere
superati i limiti massimi di cui all'art. 3, purchè nei limiti delle variazioni
dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e di impiegati, calcolate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a
quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati
prodotti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori. 3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei
limiti di cui al comma 1, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini
delle imposte dirette; il rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi
del settimo comma dell'art. 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive
modificazioni, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso
viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle
quote o delle azioni.
Art. 8. Distribuzione degli
utili. 1. L'art. 2536 del codice civile è
sostituito dal seguente: <<Art. 2536 (Distribuzione degli utili).Qualunque
sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata
almeno la quinta parte degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti
annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla
legge. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che
non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad
altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini
mutualistici>>.
Art. 9. Rimborso del
sovrapprezzo. 1. Nelle società cooperative, la
quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o
morte comprende, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, anche il
rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua
ammissione nella società, se non utilizzato ai sensi dell'art.
7.
Art. 10. Prestiti sociali. 1. Gli importi di
cui all'art. 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, da ultimo elevati dall'art. 23, comma 1, della legge 27
febbraio 1985, n. 49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire
quaranta milioni e a lire ottanta milioni.
Art. 11. Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione. 1. Le associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai
sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e quelle
riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto
speciale possono costituire fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti
senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni. 2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella
promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo
della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione
tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del
Mezzogiorno. 3. Per realizzare i propri fini, i
fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società
cooperative o di loro consorzi, nonchè assumere partecipazioni in società
cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare
specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi,
organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente
amministrativo o tecnico del settore della cooperazione,
promuovere studi e ricerche su temi economici e
sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle
associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare
alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle
associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento.
Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio
decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e successive modificazioni, la quota del 3 per
cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve
obbligatorie. 5. Deve inoltre essere devoluto ai
fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione,
dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati,
di cui al primo comma, lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni. 6.
Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni
riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che
non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all'obbligo di cui
al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto
dall'art. 20. 7. Le società cooperative ed i loro
consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non
aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o
che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al
comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale
fondo, secondo le modalità di cui al comma 6. 8.
Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti
dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione,
rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono
essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti
di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento,
dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione. 10. Le società
cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente
articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della
normativa vigente.
Art. 12. Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione. 1. Il capitale delle società
per azioni di cui all'art. 11, comma 1, deve essere sottoscritto in misura non
inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la
costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo
consenso della assemblea dei soci. 2. Delle
associazioni di cui all'art. 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di
diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive
associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo
periodo. 3. Le associazioni di cui all'art. 11, com
ma 1, secondo periodo,conseguono la personalità giuridica con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del
codice civile. 4. Le società e le associazioni che,
ai sensi dell'art. 11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono esere utilizzati o reinvestiti per il
conseguimento dell'oggetto sociale. 5. Le società e
le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale certificazione
del bilancio da parte di società di revisione secondo le disposizioni
legislative vigenti. Art. 13. Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e
dei loro consorzi. 1. é istituito, presso la
Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di
abitazione e dei loro consorzi. 2. Decorsi due anni
dall'istituzione dell'albo, le società cooperative edilizie di abitazione e i
loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno documentare
l'iscrizione all'albo medesimo. 3. Le iscrizioni e
le cancellazioni dall'albo sono disposte dal comitato per l'albo nazionale delle
società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di seguito
denominato <<comitato>>, composto da: a) il Direttore generale della
cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo
presiede; b) quattro membri designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia della
cooperazione edilizia; c) un membro designato da
ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo legalmente riconosciute; d)
un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici; e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione,
dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per l'edilizia
residenziale. 4. Il comitato è costituito entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, e dura in carica quattro anni. 5.
L'attività del comitato è disciplinata dal regolamento adottato dal comitato
stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il regolamento stabilisce i
criteri per la tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all'albo, anche al
fine del rilascio della certificazione, nonchè le
modalità degli accertamenti che potranno essere effettuati anche su richiesta
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un
ufficio per l'amministrazione del comitato e detta norme per il suo
funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale può avvalersi di personale con contratto di diritto privato a
tempo determinato, nel limite massimo di sei unità. 7. All'albo possono essere iscritti le società cooperative edilizie
di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che
siano iscritti nel registro prefettizio di cui all'art. 14 del regolamento
approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale
della cooperazione di cui all'art. 15 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e
successive modificazioni, che siano disciplinati dai princìpi di mutualità
previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote
o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila; b) abbiano
iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale; c) siano
proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano
assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci. 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e c), le
società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non si trovino nella condizione di cui
al comma 7, lettera a), possono ottenere l'iscrizione all'albo a condizione che
entro sei mesi da tale data adeguino il capitale
sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, lettera a). 9. Possono essere sospesi dall'albo le società cooperative edilizie
di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale. 10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) lo schema della domanda
di iscrizione all'albo; b) l'elenco della documentazione da allegare alla
domanda; c) lo schema della comunicazione che le società cooperative iscritte
devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno
di ciascun anno per documentare l'attività svolta nel corso dell'anno
precedente. 11. Entro il 31 dicembre di ciascun
anno il comitato predispone l'elenco delle società cooperative e dei loro
consorzi radiati dall'albo perchè privi dei requisiti o delle condizioni
previste dal comma 7 o perchè soggetti all'applicazione del comma 9. L'elenco è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 12. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico degli
stanziamenti iscritti ai capitoli da istituire ai sensi dell'art. 20, comma 1,
nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo di cui al citato
comma 1.
Art.
14. Numero minimo dei soci. 1. Il numero minimo di soci richiesto, per l'iscrizione nei
registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai
pubblici appalti, dal terzo comma dell'art. 22 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive
modificazioni, è ridotto a quindici. 2. Il terzo
comma dell'art. 23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: <<é consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e
amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento
dell'ente>>. 3. Il secondo periodo del sesto
comma dell'art. 23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: <<Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e
tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della
qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano
lavoratori manuali della terra>>. 4. Al
secondo comma dell'art. 27 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, la lettera a)
è sostituita dalla seguente: <<a) un numero di società cooperative
legalmente costituite non inferiore a tre>>. Art. 15. Vigilanza. 1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società
cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta
miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a
responsabilità limitata, nonchè le società cooperative edilizie di abitazione e
i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'art. 13. 2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un
fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di
controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori
a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci
finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria
annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di
bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o
da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.
1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'art.
11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società
cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione
approvato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad
alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene
effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco
formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le
società cooperative e i loro consorzi sottoposti
alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio
viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi
formati dalle regioni stesse. 3. Le società
cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi sono tenuti ad affiggere
presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del
processo verbale relativo alla più recente ispezione, ordinaria o straordinaria,
eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti o a
consegnare tale estratto ai soci entro sessanta
giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve
risultare da apposito documento. Gli incaricati delle ispezioni sono tenuti a
controllare il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale
relativo all'ispezione successiva. 4. Il contributo
per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'art. 8 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e
successive modificazioni, è determinato in relazione ai parametri del fatturato,
del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella
misura e con le modalità che saranno stabilite dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 5.
In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta
scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non
versato, oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per cento del
contributo stesso. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio
di riferimento di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive
modificazioni, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati
dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazionecon
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con
la procedura di cui all'art. 26, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si procederà all'individuazione di un profilo
professionale, e del relativo contenuto, per
l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e sui loro
consorzi. 7. Gli enti mutualistici di cui all'art.
2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale
vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative.
8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7
esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate
alle regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della
rispettiva competenza. Art. 16. Relazione al Parlamento sulla cooperazione. 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta, ogni
tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione sull'attività svolta in favore
della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo
stato della cooperazione in Italia. Art.
17. Gestione commissariale. 1. Il primo comma dell'art. 2543 del codice civile è sostituito dal
seguente: <<In caso di irregolare funzionamento delle società
cooperative, l'autorità governativa può revocare
gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione della società a un
commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza
della società cooperativa lo richieda, l'autorità governativa può nominare un
vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di
inpedimento>>. Art. 18. Norme diverse. 1. Al primo comma
dell'art. 2544 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
<<Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non
hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli
ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità
giuridica>>. 2. All'art. 2751-bis del codice
civile, dopo il n. 5), è aggiunto il seguente: <<5-bis) i crediti delle
società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della
vendita dei prodotti>>. 3. Al primo comma
dell'art. 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le parole: <<fra
impiegati dello Stato>>. 4. Al secondo comma
dell'art. 92 del decreto del Presidente dell Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
sono soppresse le parole: <<tra dipendenti dello
Stato>>. 5. L'art. 46 del regolamento
approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, è abrogato.
6. Al secondo comma dell'art. 13 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: <<Sezione
società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice
civile>>. Art. 19. Integrazione della documentazione per l'iscrizione nel registro
prefettizio. 1. Per ottenere l'iscrizione nel
registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento
approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, le società cooperative e i
loroconsorzi di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni,
devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti di cui al primo
comma dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo n. 1577 del 1947 e
successive modificazioni, la certificazione prevista dall'art. 10-sexies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modificazioni, relativa agli
amministratori, ai sindaci e ai direttori in carica degli enti medesimi.
2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere
presentata dalle società cooperative e dai loro consorzi già iscritti nel
registro prefettizio nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, a pena di cancellazione dal registro
stesso. Art. 20. Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale preordinata all'attività di ispezione delle
cooperative. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, è
soppressa la gestione fuori bilancio relativa al <<Fondo contributi di
pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese
relative alle ispezioni ordinarie>>. Restano fermi i compiti e le funzioni
di competenza del predetto Ministero previsti dall'art. 8 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e
successive modificazioni, come integrato dall'art. 15 della presente legge, cui
si provvede a carico degli stanziamenti di appositi capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da
alimentarsi in relazione: a) al gettito dei contributi di cui all'art. 8 del
citato decreto legislativo n. 1577 del 1947 e successive modificazioni; b) al
gettito dei contributi di cui all'art. 11, comma 6, della presente legge; c) ad
una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del
contributo di cui alla lettera a), a carico delle società cooperative edilizie
di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle
associazioni riconosciute di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo; tale
maggiorazione potrà essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali
maggiori oneri connessi all'attuazione della presente legge; d) agli eventuali
avanzi di amministrazione della gestione soppressa. 2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi ivi previsti
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del
comma 1.
Art.
21. Norme transitorie e finali. 1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere
recepite negli statuti delle società cooperative e dei loro consorzi, con le
modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria. 2. L'ottemperanza alle disposizioni di
cui alla presente legge non fa decadere le società cooperative e i loro consorzi
dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa
vigente. 3. Agli enti cooperativi disciplinati dal
regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e successive modificazioni, si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12 e 14, comma 4, della
presente legge. 4. Le società cooperative
legalmente costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge
non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 3,
relative al limite minimo del valore nominale delle quote o delle azioni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge gli enti di cui all'art. 15, comma 7, sono tenuti agli
adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le società cooperative e i loro
consorzi. 6. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di
cui agli articoli 3 e 15, nonchè, di concerto con il Ministro delle finanze, le
previsioni di cui agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, calcolate dall'ISTAT. 7. Le
disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle società cooperative
disciplinate dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e agli enti mutualistici di
cui all'art. 2512 del codice civile. 8. Le
disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari, alle
cooperative di assicurazione e alle società mutue assicuratrici, per le quali
restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative leggi
speciali