Legge del 30 Marzo 2001, n.125
"Legge quadro
in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"
Capo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto –
Definizioni)
1. La presente legge reca norme
finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli
alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo
1982 sui problemi dell'alcolismo nei Paesi della Comunità, della risoluzione del
Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di
consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso di alcol, e delle indicazioni
della Organizzazione mondiale della sanità, con particolare riferimento al piano
d'azione europeo per l'alcol di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992,
adottata a Copenaghen dal Comitato regionale per l'Europa della Organizzazione
stessa, ed alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel
1995.
2. Ai fini della presente legge, per bevanda
alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione
superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con
gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
Art. 2.
(Finalità)
1. La presente
legge:
a) tutela il diritto delle persone,
ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare,
sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande
alcoliche e superalcoliche;
b) favorisce l'accesso delle persone
che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a
trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
c)
favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo
e dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
d)
promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di
aggiornamento del personale che si occupa dei problemi
alcolcorrelati;
e) favorisce le organizzazioni del
privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto
finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.
Art. 3.
(Attribuzioni dello Stato)
1.
Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, nel rispetto
delle competenze attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono
definiti:
a)
i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi,
dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale
degli stessi;
b) gli standard minimi di attività dei
servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);
c) i
criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi
alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità che garantiscano l'elaborazione e
la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;
d) le
azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle
università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari
e nei luoghi di aggregazione giovanile.
2. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti opportuni affinché siano
intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui è maggiore il
rischio di incidenti legati al consumo e all'abuso di alcol, dotando gli addetti
ai controlli di attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale
sufficiente a garantire un'attività di controllo continuativa.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto
ad assicurare che siano erogati a carico del Servizio sanitario nazionale i
farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso o anticraving dell'alcolismo, per i
quali è necessaria la prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti
in classe H, sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle
farmacie territoriali, secondo modalità definite con decreto del Ministro della
sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni
più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle
imprese distributrici.
4. Per la realizzazione
delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa massima di
lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per la realizzazione delle
attività di informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera
d), è autorizzata la
spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per le
attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 4.
(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi
alcolcorrelati)
1. È istituita la Consulta
nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata
«Consulta», composta da:
a) il Ministro per la solidarietà
sociale, che la presiede;
b) tre membri designati dal Ministro
per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata
esperienza professionale in tema di alcol e di problemi
alcolcorrelati;
c)
quattro membri designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
d) il direttore dell'Istituto
superiore di sanità o un suo delegato;
e) un
rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo
presidente;
f)
due membri designati dal Ministro per la
solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato
ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel
settore;
g)
due membri designati dal Ministro per la
solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei
commercianti di bevande alcoliche;
h) due membri designati dal Ministro
della sanità;
i) due membri designati dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
l) il
presidente della Società italiana di alcologia o un suo
delegato.
2. La Consulta nomina al proprio interno
un vicepresidente.
3. Per ognuno dei membri della
Consulta di cui al comma 1, lettere c), d), e), f)
ed h), è designato un membro supplente. I componenti della Consulta
durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi
spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al
comma 1, lettere b), c), f) e g).
4. La Consulta si riunisce ogni due
mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle
riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti. Con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del
funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.
5. La Consulta:
a) collabora nella predisposizione
della relazione prevista dall'articolo 8, esaminando, a tale fine, i dati
relativi allo stato di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal
monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
c), dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b)
formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi
definiti dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza;
c)
collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di alcol e
di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione
mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della
sanità;
d) fornisce ai Ministri competenti,
alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni
altro ambito attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in riferimento
alle finalità della presente legge.
6. Per
l'istituzione ed il funzionamento della Consulta è autorizzata la spesa di lire
125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 5.
(Modifiche agli ordinamenti didattici
universitari)
1. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario
relativi alle professioni sanitarie o a quelle ad indirizzo sociale e
psicologico nonché del corso di laurea in medicina e chirurgia possono essere
modificati allo scopo di assicurare, quale corso di studio, l'apprendimento
dell'alcologia.
Art. 6.
(Modifiche al codice della strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: «Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti
che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate,
le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi
per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati»;
b) all'articolo 186, comma 4, le
parole: «In caso di incidente o» sono soppresse.
2.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, emanati ai
sensi dell'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, provvede all'integrazione dei programmi di esame per l'accertamento
dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per
conducenti nonché dei programmi di esame per il conseguimento della patente di
guida al fine di assicurare un'adeguata informazione sui rischi derivanti
dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della
guida.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1 dell'articolo 379
del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
che preveda la modifica della concentrazione alcolemica portandola da 0,8 grammi
per litro a 0,5 grammi per litro.
Art. 7.
(Modifica all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in fine, le parole: «con particolare
riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale
con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'eventuale pericolosità per la
guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale».
Art. 8.
(Relazione al Parlamento)
1. Il
Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi
realizzati ai sensi della presente legge, predisposta sulla base delle relazioni
inviate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
Capo II
COMPETENZE DELLE REGIONI
E DELLE
PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI
BOLZANO
Art. 9.
(Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano)
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle risorse destinate
all'assistenza sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla
programmazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati,
all'individuazione dei servizi e delle strutture, anche ospedaliere e
universitarie, incaricati della realizzazione degli interventi stessi, compresi
quelli per il trattamento in fase acuta dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati, nonché alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori del
settore, in base ai principi stabiliti dalla presente legge ed alle previsioni
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Ministero della
sanità sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.
Art. 10.
(Intervento ospedaliero)
1. Il
trattamento dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati è svolto nelle
apposite unità operative collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture
sanitarie pubbliche e private appositamente accreditate, ai sensi dell'articolo
8-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché presso le aziende
ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517.
Art. 11.
(Strutture di accoglienza)
1.
Nell'ambito della loro programmazione socio-sanitaria, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono
realizzare, a seconda delle esigenze del territorio definite dalle regioni e
dalle province stesse, strutture di accoglienza per pazienti alcoldipendenti
che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di osservazione e cure
prima dell'invio al trattamento domiciliare o in day-hospital.
2. La permanenza presso le strutture di cui al comma 1 non può
essere superiore a trenta giorni.
Art. 12.
(Collaborazione con enti ed associazioni)
1. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali ed i servizi per
lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati
possono svolgere la loro attività avvalendosi, anche mediante apposita
convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o private che operano per il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE
E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art.
13.
(Disposizioni in materia di
pubblicità)
1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e
private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della
produzione, tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni
tipiche ed a denominazione di origine controllata, adottano un codice di
autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari
relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.
2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche
che:
a) sia trasmessa all'interno di
programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla
trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o
indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero
della sanità;
c) rappresenti minori intenti al
consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande
alcoliche o superalcoliche.
3. È vietata la
pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei
luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.
4. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande
superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande
superalcoliche:
a) sulla stampa giornaliera e
periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in
occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei
minori.
6. La violazione delle disposizioni di cui
ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è
raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
7. La
sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici ed ai
responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai
proprietari delle sale cinematografiche.
Art. 14.
(Vendita di bevande superalcoliche
sulle autostrade)
1. È vietata
la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate
lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.
2. La
violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire
10 milioni.
Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei
terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal
presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere
effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera d), del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli
ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle
aziende unità sanitarie locali.
3. Ai lavoratori
affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1,
o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle
disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5
milioni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art.
16.
(Copertura
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.125 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della sanità.
2. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.