Legge 11 Agosto 1991, n. 266. "Legge quadro sul
volontariato."
ARTICOLO 1
Finalita'
1. La Regione Abruzzo, nell' ambito dei
principi sanciti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce e favorisce la
funzione del volontariato, quale espressione di solidarieta' umana e sociale,
nonche' di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalita' di
carattere sociale, civile e culturale individuabili all' interno della
collettivita' abruzzese.
2. Ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone la piena autonomia e favorendone la crescita, e l' originale
apporto complementare dell' intervento pubblico per il conseguimento delle
finalita' nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione
regionale.
3. Determina, altresi', le modalita' di
partecipazione delle Organizzazioni del volontariato all' esercizio di cui al
successivo art. 8.
ARTICOLO 2
Individuazione
1. Sono
considerate organizzazioni si volontariato quelle individuate dall' art. 3 della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
ARTICOLO 3
Campo di attivita'
1. Le
finalita' di cui all' art. 1 della presente legge attengono principalmente ai
seguenti campi di attivita';
a) le finalita' di
carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio -
assistenziali, socio - sanitari e socio educativi.
b) le finalita' di carattere civile sono quelle relative al
miglioramento della qualita' della vita, alla promozione dei diritti delle
persone, alla tutela e alla valorizzazione dell' ambiente nonche' alla
protezione del paesaggio e della natura;
c) le
finalita' di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e
valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla
promozione e sviluppo delle attivita' ad esso connesse.
ARTICOLO 4
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1. E' istituito il registro regionale delle
organizzazioni di volontariato presso la Presidenza della Giunta
regionale.
2. L' iscrizione nel registro e'
disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
3. L' istruttoria, finalizzata alla verifica per ciascuna
Organizzazione del possesso dei requisiti previsti dall' art. 3 della L. 266/
1991, e' disposta dal Servizio di Gabinetto della Giunta che si avvale delle
strutture organizzative competenti in materia.
4.
La richiesta di iscrizione, da presentare al Presidente della Giunta regionale
deve essere corredata di copia dell' atto costitutivo e dello statuto o degli
accordi degli aderenti, nonche' dal rendiconto finanziario dell' esercizio
precedente quello della richiesta.
5. Essa deve
contenere:
- la chiara indicazione dell' ambito di
attivita' prevalente;
- la relazione delle
attivita' programmate e svolte negli ultimi due anni solari nell' ambito del
territorio regionale;
- l' indicazione del numero
degli aderenti e la loro individuazione e qualificazione, all' interno dell'
organizzazione;
- l' elenco dell' eventuale
personale subordinato e autonomo del quale si avvale l'
organizzazione;
- l' elenco delle strutture e dei
mezzi strumentali utilizzati per l' esercizio dell' attivita'.
6. Entro 90 giorni dalla data di acquisizione della richiesta, deve
essere disposto il Decreto di iscrizione o di motivata non
iscrizione.
7. L' elenco delle organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro Regionale e' pubblicato annualmente su
apposito supplemento del BURA Copia dell' elenco e' inviata all' Osservatorio
nazionale per il volontariato, previsto dall' art. 12 della legge 266.
ARTICOLO 5
Finanziamento delle Organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni si volontariato
traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento di
specifiche attivita' dai proventi di cui all' art. 5, comma 1, della legge 266/
1991.
2. I contributi erogati da pubbliche
Amministrazioni sono finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche
attivita' o progetti sulla base di apposite convenzioni.
3. Per quanto concerne la disciplina delle altre fonti di
finanziamento, previste dall' art. 5, comma 1, della legge 266/ 1991, la Giunta
regionale emana un apposito atto di indirizzo, sentita la Conferenza del
Volontariato di cui al successivo art. 8.
4. In
nessun caso e in nessun modo, neppure forfettario, e' consentito rimborsare alle
Organizzazioni di Volontariato spese concernenti prestazioni lavorative o
professionali di volontari.
ARTICOLO 6
Controlli
1. Il Presidente
della Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sulle Organizzazioni di
Volontariato iscritte nel registro.
2. Ogni anno le
organizzazioni inviano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di
aprile, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, una dettagliata relazione
sull' attivita' svolta e su quella che intendono svolgere, nonche', entro trenta
giorni dalla loro adozione, le variazioni eventualmente intervenute rispetto
alla documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione al
registro regionale.
3. Il Presidente della Giunta
dispone ogni due anni la revisione del Registro Regionale delle Organizzazioni
di Volontariato.
4. A tal fine dispone, avvalendosi
delle strutture amministrative competenti per materia, visite ispettive per
accertare:
a) la regolarita' della
contabilita';
b) la permanenza dei requisiti che
hanno dato titolo all' iscrizione nel Registro regionale;
c) l' effettivo svolgimento dell' attivita' di
volontariato;
d) il riscontro delle marginalita'
delle attivita' commerciali e produttive eventualmente svolte;
e) ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.
5. Le organizzazioni di volontariato in sede di accertamenti hanno
l' obbligo di mettere a disposizione tutti i libri, i registri e i documenti e
di fornire altresi' i dati, le informazioni e i chiarimenti
richiesti.
6. Delle visite ispettive viene redatto
processo verbale, stilato in tre originali dotati e sottoscritti da chi effettua
il controllo e dal legale rappresentante dell' organizzazione, di
cui:
- uno rimane presso l'
Organizzazione;
- uno viene trasmesso, corredato
della relazione della competente Struttura organizzativa in ordine alla proposta
di conferma o di cancellazione dall' iscrizione al Registro, al Presidente della
Giunta regionale;
- uno rimane agli atti della
stessa Struttura per i successivi eventuali provvedimenti.
7. Nel processo verbale devono essere trascritte eventuali
osservazioni formulate dal Legale rappresentante dell' Organizzazione ovvero le
stesse possono essere trasmesse al Presidente della Giunta regionale entro i
termini di quindici giorni dalla data del verbale.
8. Le visite ispettive previste dal presente articolo non
pregiudicano il potere di vigilanza spettante agli Enti locali ed agli altri
Enti pubblici, ivi comprese le ULSS, nell' ambito delle rispettive
competenze.
ARTICOLO 7
Garanzie
1. Avverso il
provvedimento di diniego dell' iscrizione o contro il provvedimento di
cancellazione dal registro e' ammesso ricorso ai sensi dell' articolo 6, 5
comma, della Legge 266/ 91.
ARTICOLO 8
Conferenza regionale del volontariato
1. Ai fini di garantire la piena partecipazione consultiva delle
organizzazioni di volontariato ed assicurare la trasparenza dell' applicazione
della presente legge, e' costituita presso la Presidenza della Giunta regionale,
la Conferenza regionale del volontariato.
2. La
Conferenza e' composta di dodici componenti, in rappresentanza di tutti i campi
di attivita' previsti dal precedente art. 3, nominati dal presidente della
Giunta regionale, con proprio decreto, di cui:
- n.
8 tra i designati delle articolazioni a livello regionale e nazionale delle
Organizzazioni di volontariato (federazioni, movimenti, coordinamenti) che
raggruppino almeno sei associazioni iscritte nel registro della
Regione;
- n. 4 tra i designati dalle restanti
Organizzazioni iscritte nello stesso Registro.
3.
L' insediamento della Conferenza avra' luogo entro 120 giorni dall' entrata in
vigore della presente legge.
4. La conferenza viene
rinnovata ogni cinque anni.
5. La Conferenza elegge
nel proprio seno un Presidente, che la convoca e ne presiede le sedute, e due
Vice Presidenti.
6. Le sedute di norma hanno
cadenza almeno quadrimestrale con ordine del giorno predisposto dal Presidente
che nomina i relatori degli argomenti posti in discussione.
7. La conferenza deve essere convocata quando ne facciano motivata
richiesta i 2/ 3 dei componenti. La riunione deve aver luogo entro dieci giorni
dalla richiesta.
8. I compiti di segreteria sono
svolti dalla Struttura organizzativa del Servizio di Gabinetto della Presidenza
della Giunta regionale.
9. Ai componenti della
Conferenza spetta il rimborso delle sole spese di trasporto secondo le
disposizioni dell' art. 2, 2o comma della LR 2- 2- 1988, n. 15.
10. La Conferenza, su richiesta del Presidente della Giunta
regionale, esprime pareri obbligatori:
- su
proposte di legge, programmi e direttive, elaborate dalla Regione sulle materie
che interessano i campi di intervento delle Organizzazioni di
volontariato;
- sulle istanze di istituzioni dei
Centri di servizio di cui all' art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro 21-
11- 1991;
- sulle proposte di cancellazione delle
Organizzazioni dal Registro regionale;
- sui
progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali ed
altri Enti pubblici, dalle Organizzazioni iscritte nel Registro;
- sui piani di formazione professionale programmati dalla
Regione.
11. La Conferenza, inoltre, formula
proposte al Presidente della Giunta regionale in ordine alle iniziative da
assumere per:
- far conoscere le attivita' svolte
dalle Organizzazioni;
- la promozione e lo sviluppo
del volontariato in collaborazione con i Centri di servizio;
- puo' promuovere analisi e ricerche sull' andamento delle
convenzioni tra i Comuni, ULSS e organizzazioni di volontariato per il
conseguimento delle reciproche finalita'.
12. La
Conferenza, infine, sulla base delle risultanze delle indagini conoscitive
proposte:
- predispone la redazione di un rapporto
annuale sul volontariato in Abruzzo;
- verifica la
esigenza delle organizzazioni di volontariato fornendo alle stesse attivita' di
consulenza.
ARTICOLO 9
Partecipazione
1. Il Presidente
della Giunta regionale, avvalendosi della conferenza, indice, almeno una volta
ogni due anni, l' Assemblea regionale delle Organizzazioni di volontariato per
la valutazione degli indirizzi regionali in ordine alle politiche sociali, ai
rapporti tra organizzazioni di volontariato e Istituzioni e su quanto previsto
dal precedente art. 3.
2. Le spese relative alla
organizzazione, allo svolgimento ed alla pubblicazione degli atti dell'
Assemblea sono a carico della regione.
ARTICOLO 10
Formazione
1. La Giunta
regionale istituisce o promuove l' istituzione di corsi di formazione e
aggiornamento professionale per i volontari aderenti alle Organizzazioni
iscritte nel registro regionale.
2. Le iniziative
di cui al comma precedente, poste in essere nei limiti delle risorse disponibili
per l' intero comparto della formazione professionale, sono attivate su proposte
delle Organizzazioni interessate, singole o associate, previo parere della
conferenza di cui al precedente art. 8, e vanno formulate con i criteri, i
termini e le modalita' di cui alle leggi ed ai regolamenti in materia di
formazione.
3. La partecipazione dei volontari ai
corsi di cui al presente articolo e' finalizzata agli obiettivi di cui all' art.
1 della legge 266/ 1991, al precedente art. 3 ed alle attivita' specifiche dei
volontari medesimi. L' utile partecipazione di tali corsi non comporta il
conseguimento di titoli di abilitazione si esercizio professionale, ma da'
titolo al rilascio di un attestato di frequenza valido solo agli effetti della
presente legge.
4. La gestione dei corsi e'
affidata alle stesse Associazioni - di cui all' art. 5 della legge quadro 21-
12- 1978 n. 845 ed alle norme regionali vigenti - se hanno tra gli scopi
statutari la formazione dei propri associati, altrimenti andra' affidata ad un
Ente di formazione professionale riconosciuto dalla Regione.
ARTICOLO 11
Convenzioni
1. Per il
conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge la Regione, gli Enti
Locali, le ULSS e gli altri Enti pubblici nell' ambito delle rispettive
competenze possono stipulare con le Organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro Regionale apposite convenzioni, sulla base di uno schema tipo,
approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalle entrata in vigore della
presente legge.
2. Lo schema tipo della convenzione
dovra' indicare:
- la descrizione degli obblighi
delle parti;
- la durata del rapporto
convenzionale;
- le modalita' di verifica periodica
della prestazione oggetto della convenzione;
- le
modalita' del rimborso - da parte dell' Ente
-
delle spese vive sostenute dall' Organizzazione, adeguatamente
documentate;
- gli oneri a carico dell' Ente
relativi alla copertura assicurativa di cui al Decreto del Ministero dell'
Industria 14- 2- 1992 per il periodo di effettivo espletamento delle attivita'
convenzionate e limitatamente alle quote relative ai volontari relativamente
impegnati;
- il diritto all' informazione e le
modalita', per i volontari, di accesso e di uso della documentazione e delle
sedi dei servizi coinvolti nell' intervento;
- l'
individuazione delle specifiche attivita' di volontariato e dei relativi
destinatari nel quadro della programmazione della Regione e delle finalita'
statutarie dell' Organizzazione;
- le condizioni di
salvaguardia dell' autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel
rispetto dei soggetti destinatari;
- l' elenco
delle strutture immobiliari e degli strumenti che gli Enti mettono a
disposizione delle Organizzazioni.
3. Qualora si
presenti la necessita' di operare una scelta fra piu' organizzazioni di
volontariato per la stipula di una convenzione avente il medesimo oggetto
occorre valutare:
a) se l' organizzazione, per
numero di convenzioni gia' stipulate, numero di aderenti impegnati nell'
attivita', livello di strutture e mezzi strumentali a disposizione, puo' fornire
prestazioni adeguate;
b) vicinanza delle strutture
operative dell'organizzazione rispetto all' utenza potenziale o incidenza su uno
stesso territorio.
ARTICOLO 12
Norma transitoria
1. Le
organizzazioni di volontariato gia' iscritte all' Albo Regionale istituito ai
sensi della LR 32/ 87, forniscono, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della
presente legge, mediante la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti
previsti dall' art. 4 per la conseguente conferma dell' iscrizione nel nuovo
albo regionale, conservando l'anzianita' maturata.
ARTICOLO 13
Norma Finale
1. Sono fatte
salve, ai sensi dell' art. 13 della Legge n. 266/ 91, le vigenti normative
regionali sulle attivita' di volontariato in materia di protezione
civile.
2. Per quanto non previsto dalla presente
legge si applicano le norme di cui alla L. 11- 8- 1991, n. 266.
ARTICOLO 14
Norma Finanziaria
1. All' onere
derivante dall' applicazione della presente legge per il funzionamento degli
Organi di cui agli artt. 8 e 9 si fa fronte con gli stanziamenti gia' iscritti,
rispettivamente, ai capp. 11425 e 11430 dello stato di previsione della spesa
del bilancio 1993.
2. Negli anni successivi la
spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.
ARTICOLO 15
Urgenza
1. La presente legge e'
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge regionale sara' pubblicata nel " Bollettino
Ufficiale della Regione".
3. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
Data a L' Aquila, addi' 12 Agosto
1993